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Giustizia

L’uomo dotato di buon senso ha a sua disposizione la ricchezza più invidiabile

Chi accetta passivamente il male è tanto coinvolto quanto colui che aiuta a compierlo. Colui che accetta il male senza protestare contro di esso in realtà sta cooperando con esso.

La Giustizia è una Virtù eminentemente sociale che consiste nella volontà di riconoscere e rispettare i diritti altrui attribuendo a ciascuno ciò che gli è dovuto secondo la ragione e la legge. In altre accezioni, il potere di realizzare il diritto  con provvedimenti aventi forza esecutiva e l’esercizio di questo potere e il sistema che ne consente la realizzazione.

Essa esprime che ciascuno, nessuno escluso, ha sempre qualcosa di propriamente ed esclusivamente suo, ossia è titolare di un qualcosa che ciascun altro ha il dovere incondizionato di riconoscergli e, se ne ha la possibilità, di dargli. Si tratta, dunque, di un principio forte che ha una valenza antropologica ed è per questo una virtù: un valore che induce l’uomo ad acquisire la consapevolezza del dovere di riconoscere le spettanze proprie di ogni essere umano e di operare per la loro realizzazione.

La percezione del principio di Giustizia da parte dell’uomo avviene come un fatto della ragione, ossia è innata, come l’idea di verità, di bene e di bellezza. Il contesto di realizzazione della Giustizia è il rapporto, ossia la coesistenza intersoggettiva, nell’ambito della quale la Giustizia si estrinseca dapprima in un atto di riconoscimento delle spettanze altrui e solo in seguito nella restituzione di tali spettanze all’individuo (iustitia est ad alterum).

La Giustizia, pertanto, è il principio che garantisce la possibilità di instaurare qualsiasi forma di coesistenza sociale e in quanto tale coincide con il diritto, ossia con l’insieme di pratiche sociali giuste, capaci di promuovere la coesistenza, garantendo la simmetria tra le parti sociali. Esiste quindi un nesso inscindibile tra diritto e Giustizia: secondo una prospettiva giusnaturalistica, infatti, il diritto è giusto quando capace di dare a ciascuno il suo, garantendo la coesistenza tra gli uomini.

Non può esistere coesistenza sociale senza ordinamento giuridico. E l’ordinamento non è tale se in esso la Giustizia non coincide con la legalità, ossia con l’obbligatorietà delle sue norme. Ma proprio perché la Giustizia si riferisce alla realizzazione di un valore, esiste, pur sempre, il diritto di criticare le leggi ingiuste e di operare, nei limiti delle proprie possibilità di azione, affinché siano abrogate o modificate.

La Costituzione

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, e si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico della Repubblica. Considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, laica, democratica e tendenzialmente programmatica, è formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

Approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre seguente, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria, dello stesso giorno, ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, ne esistono quattro originali: uno presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica Italiana, uno presso l’archivio storico della Camera dei deputati, uno presso l’Archivio Centrale dello Stato e uno presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.

Principi fondamentali

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art.7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.


Note: 

[1] (all’art. 9)
Modifiche apportate dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1. All’articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

[2] (all’art. 10, quarto comma). 
A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), «l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio». 

Leggi la Costituzione italiana

Il Diritto Civile

Il diritto civile è quella branca del diritto disciplinata quasi interamente all’interno del codice civile del 1942, e nei suoi circa tremila articoli il diritto civile trova la propria fonte anche in alcune leggi complementari emanate nel corso degli anni, che hanno via via complicato questa materia. L’avvocato civilista è quindi quel professionista che si occupa di controversie e problemi inerenti al diritto civile e patrimoniale, come risarcimenti, diritto di famiglia, contrattuale e successorio.

Il codice civile si divide in sei libri.

Questi trattano rispettivamente di diritto di famiglia, delle successioni, della proprietà e degli altri diritti reali, delle obbligazioni e dei fatti illeciti, del lavoro e di diritto commerciale e societario, e, della tutela dei diritti

Il primo libro del codice civile ha riguardo al diritto di famiglia, matrimoniale, della persona, delle associazioni e delle fondazioni. Si dovrà ad esempio fare riferimento alle prime disposizioni del codice quando si tratti di adozione o riconoscimento di un figlio, di infermità mentale, incapacità di agire e separazione coniugale. La disciplina del matrimonio e dei procedimenti di separazione coniugale sono anch’essi disciplinati nel primo libro del codice civile.

Per quanto invece attiene alle successioni, nel secondo libro sono disciplinati i vari tipi di testamento, come ad esempio il testamento olografo, scritto di pugno dal testatore e senza la presenza del notaio. Più in generale il secondo libro del codice civile tratta di tutti gli aspetti legati alle successioni. Fra questi, possono ad esempio menzionarsi i diritti di legittima, la successione in difetto di testamento, la disciplina di legati, istituzioni ereditarie ed oneri.

Il terzo libro del codice si tratta di argomenti quali i diritti reali (come ad esempio il diritto di usufrutto o il diritto di superficie, o le servitù prediali) o della differenza fra beni immobili e beni immobili, dei confini e, per quello che residua, di diritto agrario.

Il quarto libro del codice disciplina il contratto e le obbligazioni. si tratta di argomenti di grande attualità perchè fra le fonti delle obbligazioni, secondo l’articolo 1173 del Codice, rientrano anche i fatti illeciti, come disciplinati dagli articoli 2043 c.c. e seguenti. Gli stessi rilevano ad esempio ai fini della responsabilità e risarcimento del danno per malasanità (o la responsabilità “aquiliana” in generale, rilevante in vari casi, come ad esempio quello di un sinistro stradale, o dei danni causati da animali). In questo libro viene anche trattata, ad esempio, la successione dal lato attivo dell’obbligazione, qual è la surrogazione.

Il libro quinto tratta dei rapporti lavorativi e del diritto commerciale: definisce ad esempio l’azienda e la figura dell’imprenditore, disciplina i rapporti di lavoro e di diritto societario. Sancisce l’iter, ad esempio, per costituire una società di persone (una s.n.c. o società in nome collettivo) o una società di capitali (come ad esempio una s.r.l. o società a responsabilità limitata).  Di minore rilevanza per l’utente che si rivolge all’avvocato è sicuramente l’ultimo libro del codice. L’ultimo libro tratta di questioni inerenti alla trascrizione, iscrizione di ipoteca e pubblicità immobiliare e prove con riferimento al giudizio civile. Si tratta per lo più di temi che riguardano il diritto notarile, della circolazione immobiliare e legati agli operatori del diritto.

L’ultimo libro dà anche disciplina ad alcuni aspetti processuali, ed integra in alcune sue parti il codice di procedura civile. Da non sottovalutare ad esempio gli aspetti riguardanti la prescrizione e la decadenza, fondamentali al fine di valutare preliminarmente l’opportunità di un’azione giudiziale.

Chi permette un’ingiustizia non è diverso da chi la compie.

Siate dunque saldi, ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della Giustizia.

Quando per la porta della Magistratura entra la politica, la Giustizia esce dalla finestra.

Ma poi, guardi, per noi la Magistratura è quasi un sacerdozio civile. Oggi anche qualche sacerdote scarrucola un pò, ciò non toglie che la fiducia negli altri Giudici resti.

Gli Avvocati non sono né giocolieri da circo, né conferenzieri da salotto: la Giustizia è una cosa seria.

Nel cosiddetto immaginario collettivo «giustizia è fatta» solo quando è fatta di un bel pacchetto di anni di galera anche se appioppati non a un colpevole, ma a un capro espiatorio. Altrimenti è denegata.

Al processo della gallina, la volpe non dovrebbe far parte della giuria.

A volte per fare la cosa giusta occorre infrangere la legge. E la chiave è in termini di disobbedienza civile.

Che cosa significa “Equità”?

Viene definita come principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale. All’interno del nostro ordinamento l‘equità può assumere diverse funzioni, come ad esempio criterio di valutazione (es.: nella determinazione del danno), o criterio di soluzione delle controversie, o ancora come principio fondamentale ai fini dell’integrazione o dell’interpretazione del contratto, contribuendo a determinare gli effetti giuridici che il contratto produrrà, ed a contemperare gli interessi delle parti relativamente all’affare concluso in concreto (c.d. equità integrativa).
Nell’ambito processuale, l’equità assume il valore di criterio di giudizio in base al quale il Giudice, nel decidere una controversia, fa ricorso a criteri di convenienza e di comparazione degli interessi delle parti, prescindendo dall’applicazione di una norma giuridica.
È bene precisare che in dottrina si distinguono due forme di equità, una integrativa, che si ha quando il legislatore rinuncia a predisporre la disciplina legale di particolari aspetti di una fattispecie e preferisce affidare al Giudice il compito di intervenire caso per caso (es., la liquidazione equitativa del danno); e l’altra sostitutiva, che comporta l’attribuzione al giudice del potere di sostituire integralmente l’applicazione della norma con una propria decisione equitativa.

Equità o uguaglianza? L’inclusione parte dal valore della diversità

Imparziale è la persona che nel giudicare e nel trattare si mostra obiettiva e spassionata, seguendo unicamente un criterio di Giustizia, senza favorire per interesse o per simpatia più gli uni che gli altri

Giudicare qualcuno non definisce chi sono loro, ma definisce chi siamo noi. Giudicare significa assegnare un valore ad un’esperienza che viviamo. È il nostro modo di interagire e paragonarci con il mondo al di fuori di noi. E per decidere, di conseguenza, quali azioni intraprendere. È un costante confronto e convalida di tutto ciò che percepiamo con ciò in cui crediamo. Le nostre convinzioni possono essere il risultato dei nostri tratti di personalità, della nostra condizionamento (a vari livelli come sociale, culturale o religioso) e delle nostre esperienze di vita.

Giudicare è un’esperienza umana, individuale e inevitabile. Le neuroscienze hanno infatti identificato aree del cervello coinvolte nel processo decisionale e nel giudizio, dimostrando che il nostro cervello è cablato per giudicare.

Per questo, non è saggio dire “smetti di giudicare”, o “bisogna adottare un pensiero non-giudicante”, poiché tutti i nostri tentativi contro la nostra natura umana innata potrebbero essere vani. Più conveniente, credo, sarebbe, invece, imparare a diventare più consapevoli di ciò che rappresenta il giudizio in noi e negli altri e, attraverso questa consapevolezza, aprirsi e raggiungere una comprensione più profonda della realtà.

Tutti noi giudichiamo. Ma perché lo facciamo?

Unione Europea – Accordi istitutivi

L’Unione europea si fonda sul principio dello Stato di diritto. Ciò significa che tutte le azioni intraprese dall’UE si basano su trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti i paesi membri. Se, ad esempio, un settore non è menzionato in un trattato, la Commissione non può avanzare proposte legislative in quel settore.

Un trattato è un accordo vincolante tra i paesi membri dell’UE. Esso definisce gli obiettivi dell’Unione, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l’adozione delle decisioni e le relazioni tra l’UE e i suoi paesi membri.

I trattati vengono modificati per ragioni diverse: rendere l’UE più efficiente e trasparente, preparare l’adesione di nuovi paesi ed estendere la cooperazione a nuovi settori, come la moneta unica.

Conformemente ai trattati, le istituzioni europee possono adottare atti legislativi ai quali i paesi membri devono quindi dare attuazione. I testi dei trattati, degli atti legislativi, della giurisprudenza e delle proposte legislative possono essere consultati su EUR-Lex, la banca dati del diritto dell’Unione europea.

Elenco delle onorificenze

Il sito internet della Presidenza della Repubblica ha realizzato una banca dati di tutte le decorazioni al valore e al merito con le fonti normative e le insegne. Gli elenchi dei decorati sono in continuo aggiornamento.

In particolare, per le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana i conferimenti sono riportati a partire dal 1º gennaio 1991 – ad eccezione di quelli relativi al grado onorifico di Cavaliere di Gran Croce e di Grande Ufficiale, già tutti pubblicati, e quelli di Commendatore presenti dal 1975.

L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – Istituito con la Legge 3 marzo 1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30 marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.“.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dell’Ordine.

L’Ordine, retto da un Consiglio composto di un Cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri è articolato nei gradi onorifici di: Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della decorazione di Gran Cordone.

Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone. Placca

Cavaliere di Gran Croce. Placca

Grande Ufficiale. Placca

Commendatore. Fiocco di nastro

Ufficiale. Fiocco di nastro

Cavaliere. Fiocco di nastro

Le onorificenze sono legate alla esistenza in vita dell’insignito e decadono con la sua morte.
Non possono essere concesse onorificenze alla memoria.

Bandiera italiana: storia e significato del tricolore

Camminando per le strade delle città, nei luoghi pubblici oppure durante le partite della Nazionale di calcio: la bandiera italiana sventola spesso di fronte ai nostri occhi. Peccato che spesso ne ignoriamo l’origine e il significato. Il tricolore, simbolo dell’Italia, ha infatti alle spalle una lunga storia fatta di battaglie e di valori importanti. Cosa vogliono raccontarci il verde, bianco e rosso, ma soprattutto da dove arrivano?

La storia della bandiera italiana

Per scoprire la storia della bandiera italiana dobbiamo tornare indietro nel tempo sino alla fine del XVIII secolo quando in Italia, in seguito ai tumulti nati con la Rivoluzione francese, iniziarono a diffondersi ideali e movimenti fondati sul desiderio di cambiamento politico e sociale. Prendendo ispirazione dai moti francesi dunque i giacobini italiani cominciarono a usare come simbolo una coccarda blu, bianca e rossa. Inizialmente i rivoluzionari sfoggiavano una foglia verde da appuntare sulla giacca, che in seguito venne sostituita con una coccarda di stoffa che riportava come colori il verde (colore già usato), il bianco e il rosso (ispirati dalla Rivoluzione francese). La coccarda con i tre colori che sarebbero poi finiti nella bandiera italiana fece la sua comparsa per la prima volta in una manifestazione il 21 agosto 1789.

La data di creazione della bandiera italiana però è fissata al 1797, data in cui si unirono la Repubblica Transpadana e la Repubblica Cispadana per dare vita alla Repubblica Cisalpina, una istituzione statale. Nel corso delle celebrazioni avvenute a Milano nella folla comparvero numerose coccarde con il tricolore.

Presso il Parlamento della Repubblica Cispadana, in seguito a una proposta avanzata dal deputato Giuseppe Compagnoni venne stabilito “che si renda Universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori, Verde, Bianco e Rosso e che questi tre colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti”. Nasceva così, grazie a un decreto emanato il 7 gennaio nel corso della XIV sessione del congresso cispadano, la bandiera italiana.

Nel 1814, in seguito alla sconfitta di Napoleone, il tricolore venne abolito, ma non venne mai dimenticato, così tanto da essere innalzato spesso dagli italiani contro gli austriaci. Nel 1848 venne adottato dal regno di Sardegna dai Savoia, con l’inserimento di uno scudo con una croce bianca e un campo rosso. A poco a poco questo elemento iniziò ad essere considerato un simbolo dell’Italia e nel 1861, quando venne dichiarata l’Unità, il tricolore venne scelto di conseguenza per la bandiera nazionale. Infine nel 1946, con la proclamazione della Repubblica, lo scudo dei Savoia scomparve.

La forma e i colori della bandiera italiana sono stati stabiliti tramite un articolo della Costituzione, per la precisione l’articolo 2. “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”, si legge. Una norma entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 1948, mentre dal 1997 si celebra la Festa del Tricolore ogni 7 Gennaio a Reggio Emilia.

Qual è dunque il significato del Tricolore? Il verde è da sempre un colore che indica libertà e uguaglianza, valori portati avanti per raggiungere l’Unità d’Italia.

Questa tonalità inoltre indica speranza ed è accostato al bianco, simbolo di fede, e al rosso, ossia il colore dell’amore. Secondo alcune ipotesi inoltre i tre colori rappresenterebbero il verde dei prati italiani, la neve sulle Alpi e il sangue versato in passato nei conflitti.

Nel 1897, durante le celebrazioni in occasione del centenario del tricolore, Giosuè Carducci descrisse i colori della bandiera, scrivendo: I colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all’Etna; le nevi delle Alpi, l’aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E subito quei colori parlarono alle anime generose e gentili, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e sì augusta; il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l’anima nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioventù de’ poeti; il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi”.

Le curiosità sulla bandiera italiana
  • In pochi, ad esempio, sanno che è stato stabilito un protocollo che indica come piegare nel modo giusto la bandiera italiana. Per prima cosa è necessario piegare la banda rossa, poi quella verde a coprire la zona bianca. In seguito bisognerà chiudere la bandiera ulteriormente, coprendo il bianco e il rosso con il verde. Quest’ultimo dovrà essere l’unico colore che si vedrà una volta finito di piegare la bandiera.
  • I colori della bandiera italiana sono stati stabiliti con precisione nel 2004 quando il Governo ha emanato dei documenti ufficiali in cui sono indicate le sfumature di verde, bianco e rosso che vanno usate per il tricolore. Una scelta fatta dopo che nel 2002 un eurodeputato al Consiglio dell’Unione Europea aveva evidenziato la presenza di una sfumatura di rosso tendente all’arancione nella bandiera italiana.
  • Simbolo dell’Italia, il Tricolore in realtà non è presente nelle divise della Nazionale di calcio (e in quella di altri sport). Viene invece indicato l’azzurro per indicare gli atleti italiani, questo colore infatti è quello usato nello stemma dei Savoia e, nonostante l’Italia sia ormai da tempo una Repubblica, questa consuetudine non è stata cambiata.

Le tonalità precise del tricolore sono state stabilite con estrema precisione nel 2006 con la classificazione Pantone. Troviamo dunque:

  • Verde felce, ossia Pantone 17-6153
  • Bianco brillante, ossia Pantone 11-0601
  • Rosso scarlatto, ossia Pantone 18-1662

Va sottolineato che queste non sono le stesse tonalità che possiamo trovare in altre bandiere. La bandiera francese, ad esempio, presenta un bianco safe e un rosso red 032, ben diversi da quelli del tricolore. Nella norma italiana sono state precisate pure le proporzioni per le strisce. Tutte e tre devono possedere la stessa dimensione, mentre il rapporto fra lato lungo e corto deve essere 2:3, ossi il lato corto sarò due terzi rispetto a quello lungo.

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